In questa seconda parte si nasconde una modifica molto rilevante della legge urbanistica regionale. Le modifiche introdotte non sono meri aggiustamenti tecnici, ma incidono su alcuni dei cardini del governo del territorio: consumo di suolo, cambi di destinazione d’uso, disciplina del territorio rurale, tempi del PUC e poteri sostitutivi della Regione.
- si amplia la compatibilità tra destinazioni produttive, direzionali e commerciali anche nelle aree di competenza comunale;
- si aprono a cambi di destinazione da ricettivo a residenziale;
- per il perimetro del territorio urbanizzato, si adotta una lettura che può estenderlo anche a porzioni non ancora edificate ma destinate a future trasformazioni, indebolendo così l’obiettivo dichiarato di contenimento del consumo di suolo;
- la disciplina dei nuclei residenziali a vocazione rurale include non solo insediamenti storici, ma anche quelli di recente realizzazione, assoggettandoli a una pianificazione di dettaglio che può prevedere ampliamenti e cambi di destinazione d’uso. In questo modo, nuclei rurali storici e contesti di valore paesaggistico rischiano di essere trattati con una logica trasformativa e con incentivi volumetrici, invece che con strumenti di recupero e conservazione coerenti con la loro identità storica.
- zone industriali che diventano centri commerciali;
- zone ricettive che possono diventare residenze.
Un caso concreto, ad esempio a Pescara, potrebbe essere quello della riviera sud, il cosiddetto PP2, dove le strutture alberghiere, anche quelle future, potrebbero trasformarsi in residenziale senza adeguati controlli, snaturando le previsioni urbanistiche, i servizi e gli standard di legge.
Infatti, il mancato passaggio attraverso la variante urbanistica, che verifica la conformità dell’intervento, informa i cittadini della trasformazione e consente osservazioni e passaggio in Consiglio comunale, rappresenta un indebolimento del controllo pubblico sulle trasformazioni che scrivono il futuro delle città e, quindi, della nostra vivibilità futura.
La normativa nazionale urbanistica e il Testo Unico dell’Edilizia descrivono il cambio di destinazione d’uso come urbanisticamente rilevante quando comporta il passaggio tra categorie funzionali diverse, soprattutto se determina un aumento del carico urbanistico, cioè maggior numero o presenza di abitanti. In questi casi è necessario verificare la coerenza con lo strumento urbanistico, con il titolo edilizio e con i servizi.
Cosa significa? Che occorre valutare se l’intervento sia effettivamente possibile in relazione alla vivibilità della cittadinanza: se aumenta il traffico, se diminuiscono gli standard di verde e parcheggi, se mancano i servizi.
Le trasformazioni del territorio non possono essere affidate a una logica di compatibilità sempre più ampia senza una verifica rigorosa degli effetti urbanistici, ambientali e sociali, altrimenti viene meno la tutela dell’interesse collettivo.
Con questa legge regionale, l’Abruzzo entra in una zona d’ombra pianificatoria, senza certezze per le comunità e senza le garanzie di vivibilità previste dalla legge nazionale, con gli enti locali fortemente indeboliti.
La legge va immediatamente impugnata e bloccata, per il bene della nostra comunità, in quanto la Regione non può legiferare in modo difforme dai principi fondamentali del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).
Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali diverse, poiché altera in modo significativo il carico urbanistico, è un principio statale inderogabile; la pianificazione urbanistica resta una prerogativa dei Comuni. Di conseguenza le leggi regionali non possono imporre deroghe generalizzate che svuotino di significato il PRG.
