Matteo Catena — Referente regionale di Mare Libero APS
Mentre Pescara boccheggia sotto un’altra ondata di caldo estremo – un effetto fin troppo evidente del cambiamento climatico che stiamo subendo – la gestione della nostra città va nella direzione opposta a quella del buon senso. Altri alberi vengono abbattuti, privandoci di quell’ombra vitale che renderebbe le strade più respirabili, e persino la storica spiaggia libera della Nave di Cascella ci viene temporaneamente sottratta per fare largo al palco degli eventi estivi, togliendoci l’ennesimo spazio pubblico dove trovare un po’ di refrigerio.
La situazione spiagge nella nostra città è particolarmente critica: Pescara non raggiunge nemmeno il risibile 20% di spiagge libere a livello comunale previste dalla Regione Abruzzo, che nel 2024 ha dovuto emendare il proprio regolamento per salvare Pescara dall’infrazione e permetterle di scendere fino ad un ridicolo 10%. Eppure, la legge 296/2006 dice che «le regioni […] devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili». Il termine «equilibrio» dovrebbe implicare una distribuzione sostanzialmente paritaria fra le due aree: nessuna interpretazione logica o giuridica potrebbe giustificare un rapporto di 8:2 a favore del privato, figurarsi quello di 9:1 che abbiamo a Pescara.
In questo scenario desolante, c’è però una verità fondamentale che in pochi vi dicono: a Pescara, le spiagge sono virtualmente tutte libere. Chiunque può entrare in uno stabilimento balneare, stendere il proprio telo o piantare il proprio ombrellone senza pagare un centesimo e senza dover chiedere il permesso a nessuno. Infatti, un assenza di gare pubbliche, le concessioni balneari sono ufficialmente scadute il 31 dicembre 2023. Le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (la n. 17 e la n. 18 del 2021) parlano chiaro: qualsiasi proroga generalizzata alle concessioni è da ritenersi priva di efficacia. Non avendo il Comune di Pescara indetto nessun bando di gara, il nostro litorale è tornato alla collettività. Viene da chiedersi, con un pizzico di ironia: non sarà mica che, con una mossa di straordinaria lungimiranza, l’intenzione dei nostri amministratori fosse proprio quella di regalarci chilometri di spiagge libere?
Se quest’estate volete andare al mare gratis nello stabilimento più vicino a casa vostra, senza essere costretti a camminare per chilometri sotto il sole cocente alla ricerca dell’ultima spiaggia libera rimasta, sappiate che potete farlo. Non è una teoria: ce lo hanno dimostrato sabato scorso (18 Luglio 2026) gli attivisti di Mare Libero . Con coraggio e determinazione, sono entrati in uno storico stabilimento balneare della città e rivendicato il proprio diritto al mare. Per un paio di ore, sono rimasti lì a fare il bagno e a prendere il sole lì dove avevano deciso. E il concessionario? Non ha potuto fare altro che prenderne atto, perché la legge non gli permette di cacciare nessuno. ZONA LOCALE – VIDEO
Mare Libero ha anche preparato un vademecum da seguire per poter godere del mare e della spiaggia anche presso le concessioni scadute. Intanto, rispetto sempre: non disturbare gli altri bagnanti e restare cortesi con i lavoratori dello stabilimento. Poi:
SE TI DICONO… RISPONDI CON CALMA
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«Qui è privato.» È demanio dello Stato: la concessione attribuisce un diritto d’uso, non la proprietà dell’area. (1)
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«Non potete passare» oppure «Non potete stare qui.» Il transito verso il mare non può essere impedito da nessuno. Sulla battigia è consentito transitare, sostare e fare il bagno nel rispetto delle norme. (2)
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«Togliete l’asciugamano» oppure «Qui è troppo affollato.» L’asciugamano è consentito anche sulla battigia. Solo se ostacola concretamente il passaggio può intervenire la Capitaneria di Porto, non il gestore dello stabilimento. (2)
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«Adesso vi mando via io.» Non spetta al concessionario allontanare le persone. È lui che deve dimostrare di avere un titolo valido e, in caso contrario, rischia conseguenze giuridiche se ricorre alla forza. (3)
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«Quest’area è in concessione, non entrate.» Se la concessione è scaduta e non è stata riassegnata mediante gara pubblica, l’area resta demanio pubblico e può essere fruita da tutti. (4)
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«La concessione è valida.» → Chiediamone copia: è un atto pubblico che chiunque può conoscere, e da lì si vede se c’è stata gara, con quale data e durata (4)(5).
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«Chiamo la polizia.» Va bene. Restiamo sereni, collaboriamo con gli agenti e richiamiamo con tranquillità i riferimenti normativi applicabili. (4)
Se serve aiuto
In caso di necessità è possibile contattare:
- Capitaneria di Porto: 1530
- Numero Unico di Emergenza: 112
NOTE e FONTI
- Le spiagge sono demanio marittimo dello Stato, inalienabile e di uso pubblico (art. 28 Codice della Navigazione; artt. 822-823 Codice civile). La concessione (art. 36 Cod. Nav.) attribuisce solo l’uso temporaneo dell’area, non la proprietà.
- L’accesso e il transito alla battigia, anche ai fini della balneazione, sono garantiti a tutti dalla legge (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251, L. 15 dicembre 2011, n. 217, art.11, comma 2b): il passaggio per raggiungere il mare non può mai essere impedito, in nessun caso. La sosta sulla battigia o sulla fascia di libero transito (di norma 5 metri) incontra un limite solo se, per il particolare affollamento, l’asciugamano ostacola in modo concreto e immediato il passaggio. A stabilire se ciò avviene è unicamente la Capitaneria di Porto, mai il concessionario (artt. 30 e 54 Cod. Nav.; art. 823 Cod. civ.).
- La vigilanza sul demanio spetta alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Locale, non al concessionario, i cui poteri valgono solo nell’area a lui assegnata (artt. 30, 54 e 36 Cod. Nav.). Essendo la spiaggia aperta a tutti per legge, è lui a dover dimostrare un titolo valido, non tu a giustificare la tua presenza (art. 2697 Cod. civ.): se ti allontana con la forza o con minacce senza dimostrarlo, invece di rivolgersi alla Capitaneria, rischia il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 Codice penale).
- Un concessionario in possesso di regolare titolo/autorizzazione può riservare ai propri clienti solo l’area assegnata dalla concessione, mai la battigia né il transito. Se il concessionario asserisce di avere avuto un provvedimento di proroga, si risponde che le proroghe automatiche sono illegittime e vanno disapplicate (art. 12 Direttiva 2006/123/CE “Bolkestein”; art. 49 TFUE; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021; AGCM, segnalazione del 3 febbraio 2026, Rif. S4692B); un’assegnazione valida richiede un vero bando di gara, non il semplice “rende noto” (art. 37 Cod. Nav.), giudicato inadeguato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 10131/2024). Dove la concessione è scaduta e non riassegnata con gara, l’area non è coperta da un titolo valido e resta demanio pubblico: chiunque può fruirne.
- L’atto di concessione è pubblico: chiunque può chiederne copia al Comune o alla Capitaneria di Porto, senza dover dimostrare alcun interesse personale (accesso civico generalizzato, art. 5, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). In molte località deve essere anche esposto all’ingresso insieme al tariffario, ma non è un obbligo uniforme in tutta Italia: va verificato caso per caso.

