ABRUZZO, URBANISTICA SENZA GOVERNO

ABRUZZO, URBANISTICA SENZA GOVERNO

La Regione promette di togliere solo il comma 11-bis, il Governo rinuncia all’impugnazione. È una scorciatoia: il resto della legge resta e il danno pure.

Italia Nostra – sezione di Pescara – e Radici in Comune contestano con forza la legge regionale Abruzzo n. 13/2026: non si tratta di un aggiustamento tecnico, ma di una forzatura profonda della legge urbanistica che indebolisce i Comuni, allarga le deroghe e sposta le decisioni sulle trasformazioni del territorio sempre più lontano dal piano.

La Regione si è impegnata a eliminare il solo comma 11-bis dell’articolo 13 e, su questa base, il Consiglio dei ministri ha scelto di non impugnare la legge. Per il Governo, basterebbe questo ritocco puntuale per superare i rilievi iniziali .

Per le nostre associazioni non è così. Togliere il 11-bis è una scorciatoia formale: il resto della normativa rimane intatto e continua a produrre gli stessi effetti di svuotamento del piano e di indebolimento del governo del territorio .

Nel dettaglio:

  • con l’articolo 13 si spalancano i cambi di destinazione d’uso tra funzioni diverse, senza il passaggio ordinario della variante urbanistica. Il comma 3 rafforza le compatibilità tra residenziale e turistico-ricettivo, aprendo alla trasformazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere in residenze; il comma 7, invece, consente nelle aree industriali e artigianali in trasformazione la compatibilità con il commerciale di media distribuzione senza un vero piano attuativo ;
  • con gli articoli 8, 40 e 58 si allenta il perimetro del territorio urbanizzato e si spalanca la porta a una lettura estensiva del territorio rurale, con il rischio di rendere più facile il consumo di suolo e più fragile la tutela dei contesti agricoli e paesaggistici ;
  • con gli articoli 100 e 102 si rafforzano i poteri sostitutivi della Regione e si comprimono ulteriormente i margini dei Comuni proprio nel campo in cui dovrebbero restare centrali: la pianificazione .

Il risultato è chiaro: meno regole, più compatibilità, più trasformazioni a domanda. E quando il piano perde forza, a perdere sono i cittadini, gli standard urbanistici, il verde, i parcheggi, i servizi e la possibilità stessa di governare il futuro delle città.

Pescara è già un laboratorio di questa deriva. Se gli hotel attuali e futuri potranno diventare residenze, se gli studentati che hanno già avuto deroghe potranno trasformarsi in palazzoni residenziali, se le case di riposo gestite da istituti religiosi verranno convertite in residenze di lusso, se le zone industriali diventeranno nuovi centri commerciali, cosa diventerà la città?

Questa legge non semplifica: scarica sul territorio il peso delle trasformazioni e svuota il controllo pubblico. Si passa dal piano al caso singolo, dalla regola condivisa alla deroga, dalla trasparenza alla decisione calata dall’alto.

Ed è qui il punto politico: una città non si governa con operazioni immobiliari a richiesta. Si governa con regole chiare, con varianti, con partecipazione, con valutazioni sugli effetti reali delle trasformazioni su traffico, servizi, standard, vivibilità e paesaggio.

Per questo la nostra posizione è netta: questa legge va bloccata. Non perché si difenda l’immobilismo, ma perché si difenda il diritto delle comunità a decidere il proprio futuro senza vedere il piano regolatore ridotto a un ostacolo da aggirare.

Il territorio non è una rendita da spartire da consegnare alla logica del “si può fare tutto, basta chiederlo”.

Massimo Palladini – Italia Nostra – sezione di Pescara

Simona Barba –  Radici in Comune – Pescara


Scheda tecnica delle osservazioni

  1. Articolo 8
  • Proroga da 30 a 36 mesi del termine per la perimetrazione del territorio urbanizzato
  • Rafforzamento dei controlli provinciali, con verifiche su almeno il 10% dei Comuni sorteggiati o su segnalazione .
  • Criticità sul regime transitorio e sull’attuazione della nuova pianificazione urbanistica .
  1. Articolo 13
  • Ampliamento delle ipotesi di compatibilità e complementarietà tra categorie funzionali diverse .
  • Rischio di mutamenti urbanisticamente rilevanti tra residenziale, turistico-ricettivo, produttivo/direzionale, commerciale e rurale .
  • Estensione della compatibilità tra produttivo/direzionale e commerciale anche alle aree di competenza comunale, non solo PTSI .
  • Deroga alla disciplina commerciale regionale per la media distribuzione nelle aree periferiche industriali e artigianali, senza adeguato piano attuativo .
  • Criticità specifica sulla soppressione dell’inciso “con le caratteristiche della civile abitazione” e sull’effetto di apertura ai cambi di destinazione d’uso verso la residenza.
  1. Articolo 40
  • Nuova definizione e ampliamento del perimetro del territorio urbanizzato .
  • Inclusione di lotti inedificati, aree con titoli edilizi, pianificazioni di dettaglio e nuclei residenziali a vocazione rurale .
  • Rischio di estensione del perimetro oltre le aree effettivamente urbanizzate, con indebolimento del contenimento del consumo di suolo .
  1. Articolo 58
  • Nuova disciplina dei nuclei residenziali a vocazione rurale .
  • Possibilità di pianificazione di dettaglio con premialità volumetriche fino al 30% del volume esistente, cambi d’uso ed esproprio .
  • Rischio di trasformazioni e ampliamenti in contesti rurali o storico-testimoniali .
  • Per gli edifici sparsi nel territorio rurale, previsione di interventi edilizi, premialità, mutamenti d’uso e frazionamenti .
  1. Articolo 100
  • Anticipo dell’efficacia delle norme sul territorio rurale rispetto al pieno completamento del PUC .
  • Proroga del termine per l’approvazione del PUC da 30 a 36 mesi .
  • Rischio di applicazione di regole sostanziali incisive in una fase ancora transitoria .
  1. Articolo 102
  • Estensione del potere sostitutivo regionale anche ai casi di mancata o non corretta perimetrazione del territorio urbanizzato .
  • Possibile compressione dell’autonomia comunale in materia pianificatoria.
  1. Criticità generali
  • Possibile contrasto con l’art. 117 Cost., con il d.P.R. 380/2001 e con la legge urbanistica n. 1150/1942 .
  • Rischio di compressione della partecipazione dei cittadini e dei poteri pianificatori dei Comuni .
  • La sola abrogazione del comma 11-bis non è sufficiente a rimuovere i profili di criticità complessivi

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